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Sez. 5, Sentenza n. 6249 del 29/03/2004 (Rv. 571634 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, quinto comma, legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Percezione delle somme successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, sulla base di titolo anteriore - Prelievo fiscale - Ritenuta del 20 per cento - Applicabilità - Fondamento - Violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571634-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni somma che realizzi una plusvalenza, conseguita, dopo l'entrata in vigore di detta norma, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettata a tassazione, se non sottoposta in precedenza ad INVIM, ancorché il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1.ò gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattività, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purché nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi primo, lett. f) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art.11 dispongono per l'avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Nè tale disciplina contrasta con l'art. 3 o con l'art. 24 Cost. in ragione, rispettivamente, di una presunta differenziazione di situazioni omogenee o di una pretesa lesione del diritto di difesa, riguardo ad espropriazioni che, nell'ambito dello stesso procedimento espropriativo, rimarrebbero indenni da tassazione sol perché l'amministrazione espropriante ha corrisposto prima del 31 dicembre 1991 la giusta indennità di esproprio o perché l'eventuale giudizio si sia chiuso a quella data, in quanto trattasi di effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo, il cui decorso è di per sè elemento diversificatore.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)