Sez. 5, Sentenza n. 10218 del 27/06/2003 (Rv. 564625 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Disciplina ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Percezione delle somme successivamente all'entrata in vigore della legge, sulla base di titolo anteriore - Tassazione - Assoggettamento - Occupazione - Illegittimità originaria - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo l'entrata in vigore della legge citata, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il trasferimento (e quindi il decreto di esproprio, oppure la stipulazione dell'atto di cessione volontaria, oppure ancora il prodursi dell'effetto acquisitivo dell'occupazione appropriativa) sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'indennità sia stata percepita in conseguenza di occupazione "divenuta" illegittima ovvero che tale fosse fin dall'origine.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)