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Sez. 3, Sentenza n. 8185 del 05/11/1987 (Rv. 455812 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL SOGGETTO ESERCITANDO TALE DIRITTO NELL'IDENTICA POSIZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - COMPETENZA - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PIÙ FAVOREVOLE CONCORDATO TRA CONCEDENTE ED ORIGINARIO OFFERENTE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455812-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUBINGRESSO DEL SOGGETTO ESERCITANDO TALE DIRITTO NELL'IDENTICA POSIZIONE DEL TERZO CONTRAENTE - COMPETENZA - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE PIÙ FAVOREVOLE CONCORDATO TRA CONCEDENTE ED ORIGINARIO OFFERENTE - INAPPLICABILITÀ.*

In tema di prelazione agraria, la comunicazione con la quale il prelazionante informa il proprietario del fondo che eseguirà il pagamento avvalendosi della sospensione legale del termine breve per il pagamento del prezzo (al conseguimento del mutuo agevolato e, comunque, entro l'anno), se vale a determinare il subingresso del beneficiario della prelazione nell'identica posizione negoziale del terzo contraente, non implica la facoltà di avvalersi, per il versamento del prezzo, in luogo dei termini perentori fissati dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, del diverso termine che proprietario del fondo e promissario acquirente abbiano stabilito per la stipulazione del contratto definitivo ed il contestuale pagamento del prezzo, ancorché più favorevole rispetto alla scadenza legale. (Conf 557/84, mass n 432791; (Conf 3325/83, mass n 428220; (Conf 2886/82, mass n 420773).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)