Sez. L, Sentenza n. 6786 del 11/05/2002 (Rv. 554324 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Integrazione del dispositivo con la motivazione - Limiti - Prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il principio della interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. (Nella specie, la sentenza d'appello, con riferimento ad una sentenza del pretore che in dispositivo aveva accolto la domanda, specificando che tale accoglimento era limitato alla declaratoria di nullità della delibera di esclusione da un concorso, aveva fatto ricorso alla motivazione di quella sentenza per interpretarne il dispositivo e desumere che era stato escluso l'accoglimento della domanda di declaratoria del diritto all'assunzione; la S.C. ha confermato tale sentenza ritenendo che, nel caso concreto, le enunciazioni contenute nella motivazione non erano incompatibili col dispositivo e servivano non ad integrarlo ma ad interpretarlo meglio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)