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Sez. 4, Sentenza n. 42134 del 01/10/2008 Ud. (dep. 12/11/2008) Rv. 242185 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Concessione della provvisionale da parte del giudice d'appello - Violazione del "devolutum" e del divieto di "reformatio in pejus" - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242185-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - in assenza di impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest'ultima nel corso del giudizio - aumenti l'importo della somma a titolo di provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne non solo le statuizioni penali ma anche quelle civili della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)