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Sez. 1, Sentenza n. 23007 del 09/12/2004 (Rv. 579192 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione delle USL - Successione delle Regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Debiti da responsabilità per prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Inclusione - Fondamento - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di necessaria copertura delle nuove spese - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579192-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In applicazione del criterio letterale e tenuto conto della "ratio legis", l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 deve essere interpretato nel senso che, tra i debiti delle disciolte USL alla data del 31 dicembre 1994, che, ai sensi del citato art. 6, gravano sulla Regione, sono ricompresi anche quelli per il risarcimento dei danni eventualmente causati nella erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale; nè così interpretata la disposizione contrasta con gli artt. 81 e 119 Cost., sotto il profilo della mancata copertura dei debiti stessi e della lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni, giacchè, da un lato, la Corte costituzionale ha già escluso la lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni ad opera del citato art. 6, qualificato come intervento eccezionale e temporaneo in un quadro finanziario di emergenza, inserito in un'azione complessiva volta a contenere il disavanzo pubblico mediante misure che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia, a statuto speciale e ordinario; dall'altro, tenuto conto che il decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, ha previsto un concorso dello Stato nella misura del 50 per cento del disavanzo accertato alla data della sua entrata in vigore, o nei successivi sessanta giorni, rimanendo il residuo disavanzo a carico delle regioni, non viene in rilievo la copertura finanziaria dei debiti gravanti sulle regioni, ma unicamente l'attività di ricognizione dei debiti delle disciolte unità sanitarie locali (v. Corte cost., sentenze n. 416 del 1995 e 89 del 2000).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 81 com. 4, Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1997 num. 21, Decreto Legge 31/12/1996 num. 630

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)