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Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 18/06/2003 (Rv. 564355 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE) | Natura confessoria - Efficacia probatoria - Limitazione ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Atto ricognitivo riferito al diritto di proprietà o ad altri diritti reali - Valore di prova dell'esistenza di detti diritti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564355-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO DI RICOGNIZIONE (O DI RINNOVAZIONE)

A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 969, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)