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Sez. 3, Sentenza n. 1231 del 04/02/2000 (Rv. 533462 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Atto recettizio - Mancanza di tale requisito - Prova del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533462-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito è atto unilaterale recettizio; in mancanza di tale requisito può valere come prova del rapporto debitorio se ha efficienza confessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)