Sez. 2, Sentenza n. 2088 del 20/02/1992 (Rv. 475837 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Atto di ricognizione (o di rinnovazione) | Natura confessoria - Efficacia probatoria - Limitazione ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante - Atto ricognitivo riferito al diritto di proprietà o ad altri diritti reali - Valore di prova dell'esistenza di detti diritti - Esclusione - Limiti.
Prova civile - Documentale (prova) - Atto di ricognizione (o di rinnovazione)
A norma dell'art. 2720 cod. civ. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, è operativa (come quella della confessione) in ordine soltanto ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, ma non può esplicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che detto atto, ove sia riferito al diritto di proprietà ovvero ad altri diritti reali (salvo che nei casi previsti), non può assumere al riguardo dell'esistenza di questi diritti valore di prova, potendo rilevare a tal fine solo in ordine ai fatti in relazione al suo specifico contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 969, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1870, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)