Sez. 3, Sentenza n. 2470 del 01/12/1999 Ud. (dep. 29/02/2000) Rv. 215530 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni rese da cittadino straniero residente all'estero - Effettiva residenza all'estero - Necessità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
L'art.512-bis cod.proc.pen. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all'estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. La disposizione, pertanto, non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all'estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano. Ciò anche al fine di assegnare alla norma - che costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contradditorio probatorio nel dibattimento - una portata che la renda il più possibile conforme a principi costituzionali posti dal nuovo testo dell'art.111 Cost. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art.512-bis cod.proc.pen. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera in realtà residente ininterrottamente in Italia per lo meno da diciotto mesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)