diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3633 del 20/12/1972 (Rv. 361651 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - DURATA MINIMA GARANTITA - EFFETTI - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PRECLUSIONE - PER GIUSTA CAUSA - NECESSITA - RECESSO INGIUSTIFICATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361651-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - DURATA MINIMA GARANTITA - EFFETTI - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PRECLUSIONE - PER GIUSTA CAUSA - NECESSITA - RECESSO INGIUSTIFICATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma con la durata minima garantita, si comporta, per siffatta durata minima, come un contratto a tempo determinato, in quanto non e consentito il recesso ad nutum senza giusta causa. In ipotesi di recesso ingiustificato, il datore di lavoro e tenuto al risarcimento dei danni, cioe e tenuto a corrispondere al dipendente le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito, se la risoluzione non fosse intervenuta. Tali danni sono dovuti sino a quando il lavoratore non trovi idonea occupazione presso altra impresa e dal loro ammontare va detratto quanto il lavoratore abbia ritratto da una successiva occupazione ottenuta nel periodo di durata minima del contratto, salvo che le parti abbiano derogato a tale normale regolamentazione, determinando preventivamente in modo fisso ed immutabile il danno risarcibile. (V 1059'69, mass n 339549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)