Sez. 1, Sentenza n. 52981 del 18/11/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 261688 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Sentenza irrevocabile di condanna - Droghe cosiddette "leggere" - Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2006 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Conseguenze - Dovere del giudice di procedere alla rideterminazione della pena - Sussistenza - Contenuto.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza del previgente trattamento sanzionatorio dettato dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato a norma degli artt. 132 e 133 cod. pen., attenendosi al rispetto sia dei limiti edittali previsti dalla originaria formulazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla tipologia di condotta e di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, sia delle valutazioni già effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso attribuibile.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)