Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 19/05/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264880 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Effetti - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime di maggior favore per il reo - Conseguenze - Sentenza irrevocabile di condanna - Giudice dell'esecuzione - Dovere di procedere alla rideterminazione della pena - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, anche il giudice dell'esecuzione - richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio in precedenza determinato per l'illecita detenzione di "droghe leggere" sulla base dei limiti edittali di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014 - deve procedere alla rideterminazione della pena sulla base dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., sia nel caso di pena illegale in quanto superiore ai limiti edittali previsti dalla normativa oggetto di reviviscenza, sia nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali appena indicati. (Fattispecie relativa al reato ex art. 73, comma quarto, d.P.R. n. 309 del 1990, in cui la Corte ha osservato che è inibita qualsiasi operazione di riduzione della pena meramente automatica o aritmetico-proporzionale, dovendo il giudice fare necessariamente uso dei poteri discrezionali ed adeguare in tal modo la sanzione al disvalore del fatto, tenendo conto dei limiti edittali minimi e massimi previsti dalla fattispecie ripristinata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)