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Sez. 3, Sentenza n. 5457 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258019 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Circostanza attenuante - Pagamento del debito di imposta - Giudizio abbreviato - Termine per l'adempimento - Individuazione.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258019-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, qualora il procedimento venga definito con il giudizio abbreviato, il pagamento del debito di imposta, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve avere luogo prima dell'inizio della discussione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)