Sez. 2, Sentenza n. 45629 del 13/11/2012 Ud. (dep. 22/11/2012) Rv. 254356 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Effettuazione <<prima del giudizio>> - Giudizio abbreviato - Limite temporale.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunziata l'ordinanza prevista dall'art. 438, comma quarto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)