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Sez. 3, Sentenza n. 656 del 01/12/2010 Ud. (dep. 13/01/2011) Rv. 249335 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omessa dichiarazione - Versamento spontaneo dell'imposta evasa - Termini di presentazione della dichiarazione già scaduti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249335-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il versamento spontaneo dell'imposta evasa, effettuato successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non influisce né sulla determinazione dell'imposta né sul superamento della soglia di punibilità prevista per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il versamento postumo può tuttavia avere effetto estintivo del reato, ove risponda ai requisiti previsti dalla disciplina in materia di condono, oppure può rilevare ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 o delle circostanze attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)