Sez. 3 - , Sentenza n. 15750 del 16/01/2020 Ud. (dep. 25/05/2020) Rv. 279270 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Risarcimento "prima del giudizio" - Giudizio abbreviato - Limite temporale - Ordinanza di ammissione al rito.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)