diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37279 del 12/06/2008 Ud. (dep. 01/10/2008) Rv. 241085 - 01

ACQUE | Tutela penale delle acque - Scarico con superamento dei limiti tabellari - Necessità che il superamento riguardi le sostanze elencate nella tabella 5 - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241085-01

ACQUE

In tema di tutela penale dall'inquinamento, è configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari (prima previsto dall'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 23 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)