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Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 18/03/2004 Ud. (dep. 27/04/2004) Rv. 228679 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limite - Per sostanze non indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228679-01

ACQUE

In tema di scarichi di acque reflue industriali, affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, del d.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 occorre la simultanea presenza di due condizioni: il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3, o nel caso di scarichi sul suolo nella tabella 4, dell'Allegato 5, e che si tratti di una delle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso Allegato 5.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 23, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)