Sez. 3, Sentenza n. 8915 del 25/06/1997 Ud. (dep. 02/10/1997) Rv. 209359 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Adesione del difensore d'ufficio ad uno sciopero proclamato dalla categoria - Rinvio del dibattimento - Prima della dichiarazione di contumacia - Necessità - Illegittima dichiarazione di contumacia - Nullità della stessa, degli atti consecutivi e della sentenza - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nel caso in cui il dibattimento sia rinviato a causa dell'adesione del difensore d'ufficio dell'imputato allo sciopero della categoria, tale attività di rinvio del dibattimento "de plano" deve assolutamente precedere la dichiarazione di contumacia dell'imputato, sulla quale il difensore deve poter interloquire, perché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle conseguenze processuali, negative per l'imputato, che la dichiarazione stessa può comportare. Pertanto l'illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell'art.178 lett. c) cod.proc.pen. con la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in primo luogo, l'ordinanza che dispone il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, senza contestualmente disporre che l'ordinanza medesima sia notificata all'imputato non comparso, nonché gli atti successivi e la sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)