diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15798 del 10/03/2003 Ud. (dep. 04/04/2003) Rv. 224574 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 35 del D.lgs. 274 del 2000 - Comportamento riparatorio o risarcitorio idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione - Valutazione discrezionale del giudice - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 cit. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224574-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.lgs. 28 agosto luglio 2000 n. 274, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato solo se ritiene le attività risarcitorie o riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, atteso che detto potere discrezionale del giudice, attenendosi a nozioni con preciso contenuto giuridico fissato dal legislatore - verificabili pertanto in sede di impugnazione - non determina la violazione del principio di uguaglianza e di parità di fronte alla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)