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Sez. 4, Sentenza n. 11522 del 09/12/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228030 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 274 del 2000 - Condizioni - Prova dell'avvenuta riparazione del danno - Insufficienza - Necessità della valutazione circa l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione - Valutazione discrezionale del giudice.
Stato
decisa il 2003-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228030-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)