Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 12/07/1986 (Rv. 447272 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di decadenza per la denunzia, da parte del committente, del pericolo di rovina o dei gravi difetti dell'edificio, ai fini dell'Azione di responsabilità nei confronti del costruttore, decorre non dal momento in cui il committente da manifestazioni esteriori può avere il sospetto del pericolo o del grave difetto, bensì dal momento in cui abbia acquisito la certezza o almeno un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa, non solo del pericolo di rovina o della gravità del difetto, ma anche del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera. (Conf 1114/86, mass n 444615; (Conf 4507/85, mass n 441971; (Conf 4398/85, mass n 441863; (Conf 2676/84, mass n 434705; (Conf 1534/84, mass n 433620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)