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Sez. 5, Sentenza n. 3079 del 17/01/2005 Ud. (dep. 01/02/2005) Rv. 231417 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omessa comunicazione alla polizia tributaria della variazioni patrimoniali da parte di soggetto condannato per associazione mafiosa - Elemento soggettivo - Dolo - Fattispecie: acquisto a titolo di successione ereditaria.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231417-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione di variazione patrimoniale alla polizia tributaria (art. 31 della legge n. 646 del 1982), è necessaria un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere detta comunicazione da parte di coloro che ne sono obbligati (nella specie soggetto condannato per associazione mafiosa), né, a tal fine, può rilevare il dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva, a maggior ragione nel caso in cui tale variazione sia dovuta ad un acquisto a titolo di successione ereditaria, attestata da un notaio, in quanto, ancorché la pubblicità dell'atto da cui è scaturito il mutamento patrimoniale non valga a sostituire la predetta comunicazione prevista dalla legge, è necessario accertare - trattandosi di delitto e non di contravvenzione o di mera violazione amministrativa - la rappresentazione e la volizione del fatto antigiuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)