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Sez. 2, Sentenza n. 14332 del 05/04/2006 Cc. (dep. 21/04/2006) Rv. 234248 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Obbligo di comunicazione, per i soggetti condannati per associazione di tipo mafioso, delle variazioni patrimoniali ex art. 30, L. n. 646 del 1982 - Omissione concernente compravendita immobiliare effettuate per atto pubblico trascritto - Dolo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234248-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

In tema di reati contro l'ordine pubblico, sussiste il dolo del delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali - gravante sui soggetti condannati per associazione di tipo mafioso ex art. 30 L. n. 646 del 1982 - anche nel caso in cui tale omissione concerna una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico, come tale soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, conoscenza, invece, assicurata dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della predetta L. n. 646 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)