Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 18/02/2003 Cc. (dep. 01/04/2003) Rv. 224379 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omissione dell'obbligo di comunicazione previsto per condannati per associazione di tipo mafioso e per sottoposti a misure di prevenzione indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - Omissione relativa a compravendita immobiliare realizzata per atto pubblico trascritto - Dolo - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge. V. Corte cost., 28 dicembre 2001 n. 442
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)