Sez. 1, Sentenza n. 10024 del 30/01/2002 Cc. (dep. 11/03/2002) Rv. 221494 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) - Indagine sul dolo - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)