Sez. 3, Sentenza n. 2592 del 18/03/1994 (Rv. 485787 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere | Nuovo contratto concluso dalle parti prima della scadenza del contratto anteriormente prorogato - Sfratto per finita locazione alla prima scadenza - Opposizione del conduttore - Accoglimento per la scadenza successiva - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere
Nelle locazioni di immobili per l'esercizio di attività commerciale, il nuovo contratto concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 67 comma terzo legge 27 luglio 1978 n. 392, prima della scadenza del contratto anteriormente prorogato, essendo soggetto al regime ordinario (della predetta legge), conserva la sua efficacia alla scadenza del primo periodo di durata, se il conduttore non abbia dato tempestiva disdetta o il locatore non abbia rifiutato la rinnovazione per uno dei motivi indicati dall' art. 29 della legge. Ne consegue che la domanda di rilascio dell'immobile, proposta dal locatore, nelle forme della intimazione di sfratto per finita locazione, alla prima scadenza del contratto, senza aver precedentemente comunicato il suo diniego di rinnovazione con i modi e per uno dei motivi indicati dagli artt. 28-29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, può essere accolta, nel caso di opposizione del conduttore, soltanto per la scadenza successiva, sempre che esprima tempestivamente anche la volontà (del locatore) di non consentire la rinnovazione a tale (successiva) scadenza.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)