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Sez. 6, Sentenza n. 2931 del 11/07/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202835 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Operatività dei termini massimi delle misure previste dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202835-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere

In tema di misure cautelari personali, una volta esaurito il relativo procedimento giurisdizionale relativo alla estradizione verso uno Stato estero, in forza del richiamo operato dall'art. 714 comma 2 cod. proc. pen., devono ritenersi operanti i termini di durata massima delle misure previsti dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)