Sez. L, Sentenza n. 5224 del 07/04/2001 (Rv. 545740 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità - Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Accertamento del giudice del merito in ordine al collegamento delle erogazioni con il rendimento dei lavoratori e l'andamento dell'azienda - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. L'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potessero essere escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali le somme corrisposte "una tantum" dalla SEAT ai propri dipendenti in occasione della fusione per incorporazione della suddetta società con la STET, sull'esclusivo rilievo che la diversificazione degli importi, rispettivamente corrisposti ai dirigenti e agli altri dipendenti, dimostrava il collegamento delle elargizioni con il rendimento dei lavoratori. La S.C. ha cassato con rinvio la sentenza ritenendo che l'argomento suddetto non fosse da solo sufficiente a provare la volontà dell'azienda di premiare il maggior contributo qualitativo dei propri dirigenti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)