Sez. L, Sentenza n. 1516 del 11/02/1995 (Rv. 490382 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, richiesti dalla nuova situazione di diritto obiettivo - Compimento da parte del giudice di merito e, quindi, di rinvio dalla cassazione - Necessità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
I mutamenti normativi prodotti da pronunce d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impongono -in ogni stato e grado e quindi nella fase di cassazione- la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della "regula iuris" risultante dalle decisioni anzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nella specie, n.240 del 1994, in tema di cosiddetta cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 24/12/1983 num. 537 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)