Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 09/02/1985 (Rv. 439200 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE - PRESUPPOSIZIONE - NOZIONE.*
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento - pur in Mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto. (V 37/79, mass n 396052; (Conf 3074/81, mass n 413639; (Conf 2104/71, mass n 352812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)