Sez. L, Sentenza n. 5682 del 19/09/1986 (Rv. 448161 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PORTATA - INDENNITÀ PREVISTA IN RELAZIONE AL LIVELLO DI LAVORAZIONE IN MINIERA E INDENNITÀ DI SOTTOSUOLO EX ART. 17 DEL CCNL 11 GIUGNO 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA - DISTINZIONE - MISURA GLOBALMENTE INFERIORE DELLA NUOVA RETRIBUZIONE E SUCCESSIVA ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A DIVERSI LAVORI ALL'ESTERNO DELLA MINIERA - SPETTANZA DELLA SECONDA DI DETTE INDENNITÀ - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PORTATA - INDENNITÀ PREVISTA IN RELAZIONE AL LIVELLO DI LAVORAZIONE IN MINIERA E INDENNITÀ DI SOTTOSUOLO EX ART. 17 DEL CCNL 11 GIUGNO 1979 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MINERARIA - DISTINZIONE - MISURA GLOBALMENTE INFERIORE DELLA NUOVA RETRIBUZIONE E SUCCESSIVA ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A DIVERSI LAVORI ALL'ESTERNO DELLA MINIERA - SPETTANZA DELLA SECONDA DI DETTE INDENNITÀ - PERSISTENZA.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ., la garanzia dell'irriducibilità della retribuzione, nel caso in cui le nuove mansioni siano equivalenti a quelle da ultimo effettivamente svolte, riguarda soltanto i compensi collegati con nesso di causalità alle specifiche condizioni e qualità di svolgimento delle mansioni previste contrattualmente come normali, e non i trattamenti occasionali e mutevoli - in quanto attinenti a contingenti modalità della prestazione. Pertanto, a differenza dell'indennità prevista in relazione al livello di lavorazione in miniera, che è relativa solo ad una condizione ambientale, l'indennità di sottosuolo prevista dall'art. 17 del C.C.n.L. 11 giugno 1979 per gli addetti all'industria mineraria, attenendo per il suo carattere di stabilità all'intrinseca qualità professionale del lavoro svolto in miniera ed in corrispettivo del contenuto professionale dello stesso, compete - nell'ipotesi che la nuova retribuzione sia globalmente inferiore - al detto lavoratore anche in caso di successiva adibizione a diversi lavori all'esterno della miniera. (V 3926/83, mass n 428855; (V 3210/82, mass n 421152; (V 191/81, mass n 410600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)