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Sez. L, Sentenza n. 191 del 09/01/1981 (Rv. 410600 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE IN PRECEDENZA GODUTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI TURNO.*
Stato
decisa il 1981-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410600-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA MAGGIOR RETRIBUZIONE IN PRECEDENZA GODUTA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI TURNO.*

In ipotesi di mutamento di mansioni ritenute equivalenti a quelle prima assegnategli, affinche il lavoratore abbia diritto di conservare la maggiore retribuzione in precedenza goduta - qualora la differenza derivi non da una base retributiva tabellare piu elevata per le precedenti mansioni rispetto a quella delle nuove, ma da un qualche elemento aggiuntivo spettante soltanto in relazione allo svolgimento delle prime - occorre verificare se e quali emolumenti corrisposti, oltre la paga base, al lavoratore, in occasione dello svolgimento delle mansioni precedentemente assegnategli, siano effettivamente e per loro natura appositamente collegati con la specifica qualita di tali mansioni, in quanto solo in ipotesi di speciali compensi o indennita stabiliti, ad integrazione della paga base, specificamente in ragione della loro intrinseca inerenza a particolari modalita della prestazione di lavoro che la peculiare qualita della mansione di per se stessa esiga, opera il principio della irriducibilita a norma dell'art 2103 cod civ. pertanto, in presenza di una indennita di turno, corrisposta in base alle precedenti mansioni, al fine di stabilire se la stessa spetta anche per le nuove mansioni, il giudice deve accertare la funzione che, nello specifico rapporto di lavoro, le parti del relativo contratto individuale o la contrattazione collettiva applicabile al rapporto stesso, abbiano inteso attribuire all'indennita in relazione diretta e normale, o meno, alla peculiare qualita propria delle mansioni in precedenza assegnate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)