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Sez. L, Sentenza n. 2814 del 09/06/1989 (Rv. 463063 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA - RILEVANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463063-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA - RILEVANZA - ESTREMI.*

Ai fini della legittimità del licenziamento collettivo è necessario che questo, ancorché non conseguente ad una modificazione degli elementi materiali dell'impresa (come la soppressione di uffici o reparti), sia tuttavia in rapporto di effetto a causa rispetto ad un ridimensionamento dell'attività economica, il quale presenti - pur negli ovvi limiti dell'umana capacità di previsione - carattere stabile, duraturo e non contingente, restando escluso che le scelte dell'imprenditore circa la riduzione delle dimensioni della predetta, le quali non sono sindacabili dal giudice, possano ricollegarsi a ragioni di transitorio adattamento a temporanee fluttuazioni del mercato. (V 2056/85, mass n 439959; (V 2710/84, mass n 434754; (V 18/79, mass n 396023; (Conf 5618/87, mass n 454092).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)