Sez. L, Sentenza n. 5618 del 25/06/1987 (Rv. 454092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DIMENSIONALE RICOLLEGATA A RAGIONI DI TRANSITORI - ADATTAMENTO A TEMPORANEE FLUTTUAZIONI DEL MERCATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DIMENSIONALE RICOLLEGATA A RAGIONI DI TRANSITORI - ADATTAMENTO A TEMPORANEE FLUTTUAZIONI DEL MERCATO - ESCLUSIONE.*
Ai fini della legittimità del licenziamento collettivo è necessario che questo, ancorché non conseguente ad una modificazione degli elementi materiali dell'impresa (come la soppressione di uffici o reparti), sia tuttavia in rapporto di effetto a causa rispetto ad un ridimensionamento dell'attività economica, il quale presenti - pur negli ovvi limiti dell'umana capacità di previsione - carattere stabile, duraturo e non contingente, restando escluso che la scelta dell'imprenditore circa la riduzione dimensiona la predetta, le quali non sono sindacabili dal giudice, possano ricollegarsi a ragioni di transitorio adattamento a temporanee fluttuazioni del mercato. (V 2056/85, mass n 439959; (V 2710/84, mass n 434754; (V 18/79, mass n 396023).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)