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Sez. L, n. 3373 del 02/06/1982 (Rv. 421352 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE PREVISTA DALLO ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI SUPERSTITI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421352-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE PREVISTA DALLO ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - ESTENSIONE AI SUPERSTITI - AMMISSIBILITÀ.*

La prescrizione prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) ha carattere speciale e non può essere interrotta se non dall'Esercizio della Azione giudiziaria nei confronti dell'istituto assicuratore, rimanendo, peraltro, sospesa ai sensi dell'art. 111 durante la liquidazione amministrativa dell'indennità. Tale principio - attesa la portata categorica e generale della norma contenuta nell'art. 112 suddetto, che espressamente disciplina tutte le prestazioni di cui al titolo i dello stesso testo unico, tra le quali sono comprese quelle previste dall'art. 85 (prestazioni ai superstiti), elencate nello art. 66 tra le tipiche "prestazioni dell'Assicurazione" - è applicabile anche nei confronti dei superstiti, in capo ai quali il diritto alle prestazioni sorge iure proprio in dipendenza del verificarsi dell'evento. (V 5535/80, mass n 409398, in senso conforme).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 81, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)