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Sez. L, Sentenza n. 5535 del 15/10/1980 (Rv. 409398 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE PREVISTA DALL'ART 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITA AI SUPERSTITI - SOSPENSIONE PER LA PENDENZA DI UNA QUESTIONE PENALE PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'AZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409398-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE PREVISTA DALL'ART 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - APPLICABILITA AI SUPERSTITI - SOSPENSIONE PER LA PENDENZA DI UNA QUESTIONE PENALE PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'AZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - INAMMISSIBILITA.*

La prescrizione prevista dall'art 112 DPR 30 giugno 1965 n 1124 ha carattere speciale e non puo essere interrotta se non dall'Esercizio dell'Azione giudiziaria nei confronti dell'istituto assicuratore, rimanendo peraltro sospesa ai sensi dell'art 111 durante la liquidazione amministrativa dell'indennita. Questo principio, applicabile anche nei confronti dei superstiti, in capo ai quali il diritto alle prestazioni assicurative sorge iure proprio in dipendenza del verificarsi dell'evento, comporta - analogamente a quanto previsto dagli artt 2941 e 2942 cod civ - che la pendenza di una questione penale, pregiudiziale rispetto all'Azione civile nei confronti dell'istituto assicuratore, non e causa di sospensione della prescrizione del diritto, alla cui tutela tale Azione e data. (V 753/76, mass n 379407).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)