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Sez. L, Sentenza n. 2819 del 09/06/1989 (Rv. 463066 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON UNA SOCIETÀ IN COLLEGAMENTO ECONOMICO-FUNZIONALE TRA IMPRESE DI UN GRUPPO CONTROLLATO DA UNA SOCIETÀ MADRE - AUTONOMIA DELLE SINGOLE SOCIETÀ - SUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL LAVORATORE TENDENTE A DIMOSTRARE INTERPOSIZIONI FITTIZIE OVVERO REALI MA FIDUCIARIE - ACCERTAMENTO RELATIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA LE SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463066-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO CON UNA SOCIETÀ IN COLLEGAMENTO ECONOMICO-FUNZIONALE TRA IMPRESE DI UN GRUPPO CONTROLLATO DA UNA SOCIETÀ MADRE - AUTONOMIA DELLE SINGOLE SOCIETÀ - SUSSISTENZA - LIMITI - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL LAVORATORE TENDENTE A DIMOSTRARE INTERPOSIZIONI FITTIZIE OVVERO REALI MA FIDUCIARIE - ACCERTAMENTO RELATIVO - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA LE SOCIETÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo, controllate da una società-madre, non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e pertanto non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore ed una di tali società, si estendano alla società-madre o ad altre società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato (artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970) - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli Atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie e viceversa reali ma fiduciarie. Ne consegue che, ove la domanda del lavoratore - interpretata alla stregua sia della sua formulazione letterale sia, e soprattutto, del suo contenuto sostanziale - tenda a dimostrare l'esistenza di una situazione siffatta, il relativo accertamento comporta la necessaria partecipazione al giudizio, oltre che della società che riveste formalmente la qualità di datrice di lavoro, anche della società che il lavoratore assume essere l'unica ed effettiva titolare del rapporto. (V 8659/87, mass n 456118; (V 7493/87, mass n 455447; (V 7053/87, mass n 455220; (V 6015/86, mass n 448351; (V 4284/86, mass n 447050; (V 2756/86, mass n 445802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)