Sez. 5 - , Sentenza n. 9855 del 08/11/2018 Ud. (dep. 06/03/2019) Rv. 275502 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento – Mancata fissazione del termine per l'adempimento dell’obbligo – Violazione dell'art. 165, quinto comma, cod. pen. - Esclusione - Coincidenza con il termine di cui all’art. 163 cod. pen. - Necessità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen.(Conformi Cass. n. 10219 del 1991, Rv. 188600 - 01; Cass. n. 10510 del 1982, Rv. 156000-01).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)