diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4475 del 21/08/1985 (Rv. 441940 - 01)

LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO - CONDIZIONI - INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441940-01

LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO - CONDIZIONI - INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione concernente immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la integrale ristrutturazione prevista dall'art. 29 lett. C) della legge n. 392 del 1978, non si identifica con i lavori di straordinaria manutenzione ma comporta, come risultato, la modificazione della struttura dell'immobile che viene ad assumere un diverso modo d'essere, ponendosi come un quid novi, come è desumibile dall'art. 31 della legge n. 457 del 1978 che, nel distinguere i vari tipi d'intervento, definisce "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (V 4740/84, mass n 436643; (V 5452/82, mass nn 423213 e 423214.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)