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Sez. 3, Sentenza n. 5452 del 19/10/1982 (Rv. 423213 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE-DINIEGO EX ART.29 LETT. C) DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423213-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - RINNOVAZIONE-DINIEGO EX ART.29 LETT. C) DELLA LEGGE N. 392/1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riferimento alla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza (ovvero, in regime transitorio, il recesso dallo stesso) è configurabile, ai sensi dell'art. 29 lett. C) della legge 27 luglio 1978 n. 392, soltanto nei casi in cui, a seguito di attività edilizia, l'edificio si presenti ontologicamente o qualitativamente diverso da quello precedente (e cioè nella ricostruzione previa demolizione, nella integrale ristrutturazione e nel completo restauro) e non pure nell'ipotesi di manutenzione straordinaria che, al pari di quella ordinaria - dalla quale differisce in relazione alla normalità dei lavori (nel senso di ordinaria e periodica ricorrenza) ed all'entità della spesa - comporta attività edilizia di conservazione, senza creare quel quid novi che è sotteso alla ratio della richiamata disposizione, come risulta altresì dalla disposizione di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 (contenente "norme per l'edilizia residenziale") che - oltreché distinguere i vari tipi d'intervento (rispettivamente alle lettere b), C) e d) - indica fra i lavori di manutenzione straordinaria quelli che non comportano una modificazione ontologica di risultato rispetto a ciò che preesisteva né, in relazione alla estensione dell'intervento, una diversità qualitativa del nuovo edificio.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. C CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)