Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 05/03/1984 (Rv. 433599 - 01)
PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - ATTO EMULATIVO VIETATO DALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTI DEL PROPRIETARIO CONTRARI ALL'ORDINAMENTO E COMPORTANTI MOLESTIA E NOCUMENTO, MA INTESI A PROCURARGLI UN VANTAGGIO - CARATTERE EMULATIVO - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - ATTO EMULATIVO VIETATO DALLA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ATTI DEL PROPRIETARIO CONTRARI ALL'ORDINAMENTO E COMPORTANTI MOLESTIA E NOCUMENTO, MA INTESI A PROCURARGLI UN VANTAGGIO - CARATTERE EMULATIVO - ESCLUSIONE.*
Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 cod. civ.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli Atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio. (V 4777/77, mass n 388379; (V 2291/69, mass n 342879; (Conf 688/82, mass n 418477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)