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Sez. 2, Sentenza n. 688 del 06/02/1982 (Rv. 418477 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418477-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 cod. civ.) non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità, senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale. Con la conseguenza che non è configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli Atti che - pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia o nocumento ad altri - siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio. (V 4777/77, mass n 388379; (V 2291/69, mass n 342879).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)