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Sez. 2, Sentenza n. 442 del 20/01/1996 (Rv. 495516 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE | Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Consegna di "aliud pro alio" - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495516-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un elemento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico-sociale e, quindi di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Ne consegue che la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo da rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Regio Decr. Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Legge 22/12/1888 num. 5849 art. 39, Regio Decr. 01/08/1907 num. 636 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)