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Sez. L, Sentenza n. 10207 del 20/10/1990 (Rv. 469499 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO CON I DIPENDENTI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA PER EFFETTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ALTRA AZIENDA CON CONCESSIONE PRECARIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ PREGRESSA IN CASO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL NUOVO CONCESSIONARIO IN FORZA DI CLAUSOLA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469499-01

TRASPORTI - PUBBLICI - RESPONSABILITÀ CIVILE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - DECADENZA, REVOCA E RISOLUZIONE - RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO CON I DIPENDENTI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA PER EFFETTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ALTRA AZIENDA CON CONCESSIONE PRECARIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DEI DIPENDENTI AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ PREGRESSA IN CASO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL NUOVO CONCESSIONARIO IN FORZA DI CLAUSOLA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - INSUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di decadenza del concessionario di un Esercizio di autolinea, con conseguente intervento dell'autorità amministrativa, che, ai sensi dell'art. 184 R.d. 9 maggio 1912 n. 1447 (modificato dall'art. 1 R.d. 4 giugno 1936 n. 1336), affidi il servizio ad altra azienda con concessione precaria che preveda l'Obbligo del nuovo concessionario di assumere i dipendenti del concessionario decaduto, non è configurabile un trasferimento di azienda, in quanto l'acquisto del nuovo concessionario è a titolo originario e non già derivativo, non rilevando in contrario una precedente attività negoziale in ordine all'acquisizione, da parte del medesimo, dei beni aziendali. Ne deriva l'inapplicabilità sia dell'art. 2112 cod. civ. sia della disciplina degli artt. 26, primo comma, del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e 5, primo comma, della legge 22 settembre 1960 n. 1054, con la conseguenza che i dipendenti del nuovo concessionario, assunti in forza della clausola contenuta nel provvedimento di concessione, non possono vantare nei confronti del nuovo concessionario un diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata presso quello decaduto, atteso che, in particolare, non è configurabile un contratto a favore di terzi, derivando il diritto al mantenimento del posto di lavoro dal provvedimento amministrativo e non già da un accordo delle parti. (Conf 3827/88, mass n 459050; (Conf 5142/85, mass n 442463; (Conf 512/83, mass n 425304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)