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Sez. 5, Sentenza n. 6315 del 30/03/2004 (Rv. 571663 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Cessazione del rapporto di lavoro - Somme liquidate al lavoratore in buoni postali fruttiferi accantonati dal datore di lavoro - Assoggettamento a ritenuta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571663-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte al lavoratore dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in forma di buoni postali fruttiferi - e relativi interessi, - accantonati dal datore di lavoro, sono assoggettate, avendo la stessa natura dell'indennità di fine rapporto, a ritenuta IRPEF, secondo il regime tributario dettato per tali indennità dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)