Sez. 3, Sentenza n. 3770 del 10/04/1991 (Rv. 471613 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere. | Eccezione di mancanza della copertura assicurativa sollevata dalla compagnia - Danno verificatosi nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno o nel periodo di tolleranza ex art. 1901 secondo comma cod. civ. - Onere probatorio a carico del danneggiato - Sinistro avvenuto nel periodo di sospensione assicurativa - Pagamento del premio anteriormente al sinistro - Onere probatorio a carico del danneggiato.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare - anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo - che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativo indicato nel contrassegno, apposto sul veicolo dell'autore del danno, ovvero nel periodo di tolleranza previsto dal secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., oppure che essendosi verificato il sinistro nel periodo di sospensione assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cit., il premio sia stato pagato dall'assicurato anteriormente al sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)