Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 12/02/1998 (Rv. 512542 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Giudizio in tema di assicurazione obbligatoria della R.C. per veicoli e natanti - Epoca di verificazione del sinistro - Eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa - Onere della prova - Distribuzione tra le parti - Pronuncia del conciliatore - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, la proposizione dell'azione diretta contro l'assicuratore da parte del danneggiato comporta, per quest'ultimo, a fronte dell'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa all'epoca del sinistro, l'onere di provare (anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto di assicurazione) che il danno lamentato ebbe, invece, a verificarsi nel periodo di copertura indicato nel contrassegno esposto sul veicolo dell'autore del sinistro. Pur nella astratta illegittimità, "in parte qua", della pronuncia con cui il conciliatore ponga a carico dell'assicuratore, invece che del terzo danneggiato, detto onere probatorio, tale, specifico "error iuris" non spiega, purtuttavia, efficacia decisiva (e non comporta, pertanto, la cassazione della sentenza, ma soltanto la sua correzione, ex art. 384 cpv. cod. proc. civ.) qualora il conciliatore abbia ritenuta "aliunde" provata, con riferimento all'epoca del sinistro, la esistenza della copertura assicurativa (nella specie, in base alle risultanze del contrassegno esposto dall'auto investitrice - ed acquisito agli atti -, così come emerso dalla dedotta prova testimoniale).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)