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Sez. 3, Sentenza n. 111 del 07/01/1983 (Rv. 424907 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE C.D. SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424907-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE C.D. SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

La necessità, idonea, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979), a consentire il recesso del locatore di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, deve essere valutato non in assoluto, ma con riferimento al dato oggettivo dell'utilizzazione dell'immobile. (V 549/82, mass n 418262; (V 2240/79, mass n 398589; (Conf 5149/81, mass n 415941).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)